Sovente l’ufficiale giudiziario, nel notificare gli atti del concessionario, (agenzia delle entrate- riscossione), indica il contribuente come “trasferito” o “sconosciuto.”.
Si precisa che il codice non contempla una ipotesi di notifica in caso di soggetto trasferito o sconosciuto bensì prevede il caso di irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.) e di irreperibilità assoluta (143 c.p.c.).
Quando sulla relata di notifica si indica il destinatario dell’atto come trasferito, l’agente notificatore, deve fare le necessarie visure per accertarsi del cambio di residenza o di una situazione eventuale di irreperibilità e procedere nuovamente con la notifica ex art. 140 o 143 c.p.c, a seconda della fattispecie riscontrata.
In tali ipotesi la notifica è inesistente, in violazione dell’art 60, comma 1, lettera e, d.p.r. n. 600/1973 e della sentenza corte costituzionale con sentenza n. 258/12.