In materia di riscossione di contributi previdenziali e, in caso di opposizione agli atti del concessionario, deducendo fatti estintivi, quali la prescrizione del credito, la domanda relativa a tale profilo va qualificata come opposizione all’esecuzione, ex art. 615 i comma c.p.c., svincolata da qualsivoglia termine decadenziale.