Nei giudizi dinanzi al giudice di pace, non vi è alcuna distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione; ne consegue che, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, a meno che non vi sia una esigenza difensiva nuova.
“A norma dell’art. 320 c.p.c., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l’operatività di tale preclusione rinviando ad un’udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente” (Cassazione civile, sez. III, 21/12/2011, n. 27925 – stesso avviso Cass. n. 3339 del 2001; Cass. n. 2480 del 2002; Cass. n. 11946 del 2003; Cass. n. 12476 del 2004, Cassazione civile, sez. II, 02/04/2014, n. 7734).
Secondo la Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n. 19359/2017) nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l’operatività di tale preclusione rinviando ad un’udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 320 c.p.c., comma 4, (conf. Cass. n. 27925/2011; Cass. n. 18498/2006; Cass. n. 11274/2005). Cassazione 1419/2019