Nel caso in cui un atto amministrativo, o qualunque atto della riscossione (vedasi intimazione di pagamento, comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, comunicazione preventiva di iscrizione fermo veicolo), difetti della puntuale indicazione della autorità e del termine per impugnare l’atto, in violazione dell’art. 3 comma 4 legge 241/1990, lo stesso atto non è nullo ma irregolare ed il contribuente potrà chiedere la rimessione in termini per la proposizione della impugnativa dell’atto, qualora i termini previsti dalla legge siano decorsi. (Consiglio di Stato s. 3710/2015)