Si evidenzia che la sentenza che nulla statuisce in riferimento alle domande proposte in primo grado. Non esplica rilievo alcuno nei giudizi successivi.
In secondo luogo, la sentenza priva della formula di definitività non può assumere rilievo in un diverso giudizio in quanto non idonea a spiegare gli effetti del giudicato esterno.
“Affinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione che deve essere provata pur in assenza di contestazioni attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria”. (Cass. n. 21469/2013- Corte di Appello di Roma sent. n. 70/2016 in atti).
A ciò si aggiunga che: “nel caso in cui la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulta che la stessa sia rimasta assorbita) deve riconoscersi alla parte la facoltà di far valere tale ammissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio senza che possa formarsi giudicato sul punto” (Consiglio di Stato n. 5163/18).