Nel caso in cui il cittadino-contravventore, proponga un ricorso al Prefetto avverso un verbale di accertamento, disattendendo la richiesta di audizione personale, la Pubblica Amministrazione, non potrà, d’Ufficio, disporre tale convocazione in quanto atto illegittimo che eccede dai suoi poteri e come tale, non potrà essere utilizzato per sospendere i termini del procedimento, finalizzato all’emissione dell’ordinanza di rigetto.
Infatti ex art. 203 c.d.s., la richiesta di audizione è una mera facoltà riconosciuta al ricorrente, che può essere formulata in sede di presentazione del ricorso al Prefetto. L’istituto è regolato nel Codice della Strada, dal comma 1 dell’art. 203 e dai comma 1 e 1-ter dell’art. 204.
Sempre l’art. 204, comma 1 cds, recita: “Il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta”.
La facoltà indica una possibilità concessa ad un soggetto, di fare un qualcosa; è in breve, una singola manifestazione di una situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare un soggetto, a cui nessun altro può sostituirsi.
In fondo ogni facoltà è un diritto e ogni diritto è una facoltà.